Descrizione
Requisiti richiesti:
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Tiggiano;
- essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore;
- aver svolto le funzioni di Segretario, Scrutatore o Vice Presidente in occasione di precedenti consultazioni elettorali;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 38 del DPR. 30 marzo 1957, n.361 (Testo Unico delle leggi elettorali) e dell’articolo 23 del DPR. 16.5.1970 n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e cioè:
a) di non avere superato il settantesimo anno di età;
b) di non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
c) di non essere in servizio nelle Forze Armate;
d) di non essere incaricato delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
e) di non essere segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l’Ufficio Elettorale comunale;
f) di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Pervenute le istanze, l’Ufficiale Elettorale esprime il proprio parere e comunica i nominativi all’Ufficio Elettorale della Corte di Appello di Lecce per i provvedimenti di sua competenza.
Gli iscritti nell’albo che perdono i requisiti di elettori del comune vengono cancellati dall’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale
Riferimenti normativi:
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. (GU n.68 del 22-3-1990 )
Art. 38 del DPR. 30 marzo 1957, n.361
Art. 23 del DPR. 16.5.1970 n. 570
Cosa fare
I cittadini interessati devono compilare e firmare apposita istanza (utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio comunale competente) e farla pervenire all’Ufficio Protocollo o spedirla per posta o per PEC a info.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it