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Carte d’identità cartacee valide solo fino al 3 agosto 2026

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la precisazione del Dipartimento della Funzione Pubblica

Data:

15 Ottobre 2025

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito, con una nota datata 7 agosto 2025, che le carte d’identità in formato cartaceo prive dei requisiti previsti dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/1157 resteranno valide solo fino al 3 agosto 2026, anche se utilizzate esclusivamente sul territorio nazionale.

La precisazione arriva dopo aver acquisito anche il parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Secondo quanto evidenziato, un'interpretazione che ne estendesse la validità oltre tale data, anche solo per uso interno, potrebbe entrare in conflitto con gli obiettivi del Regolamento europeo, esponendo l’Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea.

Il Regolamento vale per tutte le carte, non solo quelle usate per l’espatrio

Il Dipartimento ha ricordato che il Regolamento europeo non distingue tra documenti destinati esclusivamente all’uso interno e quelli validi per l’espatrio. L’articolo 2 del Regolamento definisce infatti un ambito di applicazione esteso a tutte le carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai propri cittadini, fatta eccezione solo per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi.

Questo impianto normativo riflette la volontà dell’Unione Europea di armonizzare sia le caratteristiche tecniche e di sicurezza delle carte d’identità, sia la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall’uso specifico.

Scadenza obbligatoria da indicare sui nuovi rilasci cartacei

Alla luce di quanto previsto dal Regolamento, tutte le carte d’identità cartacee – già rilasciate o in corso di rilascio – saranno valide solo fino al 3 agosto 2026.

Il Dipartimento ha infine precisato che, nei rari casi in cui è ancora consentito il rilascio del documento in formato cartaceo (come previsto dalla circolare n. 8/2017), la scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere chiaramente indicata sul documento.

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Ultimo aggiornamento: 15/10/2025, 14:06

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