Descrizione
Si informa l'utenza che il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, ha introdotto una importante novità in materia di autocertificazioni non soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati.
Detto decreto, introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati ad esempio Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive etc.
Riguardo alla certificazione originaria di famiglia, si evidenzia che la funzione di tale certificazione non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato indirizzo in un certo momento, in quanto unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono.
Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile di soggetti nel territorio comunale.
Pertanto, non si tratta di attestazioni relative ad eredi (giusta circolari del Ministero dell'Interno n. 11/1996 e n. 3/1997 e pareri Ministero dell’Interno del 02.12.2003 e 20.10.2006).
Tale situazione può ben essere quindi autocertificata dal cittadino interessato, sotto la propria responsabilità civile e penale.
Pertanto, nell’ottica di collaborazione, nel processo di decertificazione e semplificazione nei confronti del cittadino, evidenziando che il termine ordinario di procedimento per il rilascio della certificazione anagrafica è di giorni trenta fatte salve norme speciali.
Nell’ambito della certificazione anagrafica si rammenta, inoltre, che i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista dalla vigente normativa in ben determinati ambiti da dichiarare al momento della richiesta (es.io tabella B, allegato al d.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria.
Nel caso di una dichiarazione nell'ambito di una procedura di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, Inps o altro Ente/Gestori di pubblici servizi è necessario presentare l'autocertificazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dal Professionista, a pena di nullità della certificazione presentata (L. 183/2011). Si rammenta che alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi è vietato, salvo eccezioni da norme speciali, richiedere al cittadino certificazione da parte di altri enti pubblici.
Qualora necessaria la certificazione storica (ad es.io per motivi processuali), la stessa puo' essere richiesta da chiunque sia titolare di un interesse giuridicamente tutelato all’accesso a tali informazioni (art. 35 DPR 223/1989 – art. 22 c. 1 l. b Legge 241/1990).
La richiesta può essere effettuata tramite la modulistica dedicata. Nell’istanza da presentare agli uffici dovrà essere ben dichiarato tale interesse, in assenza del quale la richiesta verrà considerata inammissibile.