Descrizione
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO
Il responsabile dell'impianto (proprietario dell'immobile o occupante a qualsiasi titolo dello stesso) è obbligato a far effettuare da ditte abilitate (ai sensi del D.M. n. 37/08) la manutenzione e il controllo di efficienza energetica del proprio impianto termico (cfr. D.P.R. n. 74/2013, artt. 7 e 8.1).
La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con cadenza almeno ANNUALE (se non diversamente indicato dall'installatore/fabbricante) con una tolleranza di 60 giorni rispetto alla scadenza prefissata (art. 5 del Regolamento Provinciale Del. C.P. n. 56/2012), secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.
Un impianto sul quale non sia stata effettuata una manutenzione regolare, o sia stata effettuata oltre i termini previsti dalle norme risulta un IMPIANTO IRREGOLARE e, pertanto, è soggetto ad ispezione con ONERE DI CONTROLLO E SANZIONE (art. 8 c. 3 L.R. n.36/2016).
OBBLIGHI DEL MANUTENTORE
Il manutentore dell'impianto ha l'obbligo di redigere tutti i rapporti di controllo (con e senza BOLLINO) e di trasmetterli al CATASTO PROVINCIALE DEGLI IMPIANTI TERMICI entro 45 giorni dalla data dell'intervento di manutenzione.
La mancata trasmissione dei rapporti di controllo nei termini previsti fa si che l'impianto sia considerato IRREGOLARE nel Catasto e, pertanto, soggetto ad ispezione con ONERE DI CONTROLLO E SANZIONE (art. 8 c. 5 L.R. n.36/2016).