Descrizione
La LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che, tra l'altro, introduce nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici.
In particolare, la legge di bilancio 2024 con l'articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater) da un lato eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici.
In particolare, la legge di bilancio 2024 con l'articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater) da un lato eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici.
Per l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero, la nuova normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 20 euro) se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).
L'autorità competente all'accertamento e irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)
(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024
Art. 1 comma 242. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: « Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione e' effettuata o la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 3. L'autorita' competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione e' il comune nella cui anagrafe e' iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. 4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».