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Mancata iscrizione all’AIRE. Fino a 5 mila euro di multa

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Mancata iscrizione all’AIRE. Fino a 5 mila euro di multa

Data:

09 Novembre 2024

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Descrizione

 La LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213  recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che, tra l'altro, introduce nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici.
In particolare, la legge di bilancio 2024 con l'articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228)  e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater) da un lato eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici.
Per l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero, la nuova normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l'omissione che si riduce a un decimo del minimo (dunque a 20 euro) se  la dichiarazione  è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (sempre a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).

L'autorità competente all'accertamento e irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)
(GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024

Art. 1 comma 242. L'articolo 11 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e'
sostituito dal seguente: 
    « Art. 11. - 1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque,
avendo obblighi  anagrafici,  contravviene  alle  disposizioni  della
presente  legge,  della  legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  e   dei
regolamenti di esecuzione  delle  predette  leggi  e'  soggetto  alla
sanzione pecuniaria  amministrativa  da  100  euro  a  500  euro.  La
sanzione e' ridotta, sempreche' la  violazione  non  sia  stata  gia'
constatata e comunque non siano iniziate attivita' amministrative  di
accertamento  delle  quali  l'autore  della  violazione  abbia  avuto
formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se  la
comunicazione e' effettuata o  la  dichiarazione  e'  presentata  con
ritardo non superiore a novanta giorni. 
    2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  della
dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o  all'estero
entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma  2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della  legge  27
ottobre 1988,  n.  470,  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in  cui  perdura
l'omissione. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia
stata  gia'  constatata  e  comunque  non  siano  iniziate  attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore della  violazione
abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo  del  minimo  di  quella
prevista se la dichiarazione e' presentata con ritardo non  superiore
a novanta giorni. 
    3.  L'autorita'  competente  all'accertamento  e  all'irrogazione
della sanzione e'  il  comune  nella  cui  anagrafe  e'  iscritto  il
trasgressore. Per il  procedimento  accertativo  e  sanzionatorio  si
applicano le disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.
L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena
di decadenza, entro il 31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a
quello in  cui  l'obbligo  anagrafico  non  risulta  adempiuto  o  la
dichiarazione risulta omessa. 
    4. I proventi delle sanzioni di cui  al  presente  articolo  sono
acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».

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Ultimo aggiornamento: 28/11/2024, 12:37

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