Descrizione
Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
Il Sindaco ORDINA:
- Tutti i proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelli delle aree agricole incolte poste nel raggio di 500 metri dalle abitazioni devono provvedere, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, alla pulizia straordinaria delle aree stesse ed al taglio delle erbacce cresciute. Dette aree devono poi essere tenute costantemente pulite. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, salva comunque l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981;
- Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le pubbliche strade devono tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Per gli inadempienti, oltre alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00 (art. 29 C.d.S.);
- Chiunque proceda ad aratura o comunque lavori, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici ecc.) terreni confinanti con le strade comunali e rurali, è tenuto ad osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali.
- Per il mancato rispetto della disposizione di cui al punto 3) è prevista, in caso di franamenti o scoscendimenti del terreno, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile (art. 31 C.d.S.);