Descrizione
VOTO ASSISTITO
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41).
I certificati medici specifici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
Per agevolare l’accesso al voto è stata introdotta la possibilità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l’apposizione di un simbolo o un codice particolari che rispettino la privacy, sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all’esercizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l’elettore disabile in questo caso deve presentare al Comune la documentazione sanitaria che attesti esplicitamente che l’elettore è impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
Scadenza presentazione domanda: giorno antecedente le votazioni (7 giugno 2025)